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Riconoscimento facciale e AI: sicurezza pubblica tra prevenzione e controllo

Il decreto sull’Intelligenza artificiale consente l’uso di sistemi biometrici per polizia e grandi eventi, garantendo supervisione umana
Riconoscimento facciale con Ia

L’intelligenza artificiale entra nel controllo della sicurezza pubblica, ma senza trasformarsi in un “Grande Fratello”. Il nuovo decreto legislativo italiano per l’adeguamento all’AI Act europeo introduce strumenti avanzati di riconoscimento facciale e biometria, applicabili sia in tempo reale nei luoghi pubblici sia a posteriori, dopo un reato. L’obiettivo è conciliare la prevenzione di crimini e la tutela dei diritti dei cittadini.

AI e forze dell’ordine: supervisione umana obbligatoria

Il decreto permette alle forze di polizia di sviluppare sistemi di intelligenza artificiale a supporto delle indagini. Tuttavia, ogni risultato automatico deve essere validato da un operatore umano qualificato, prima di avere effetti sui diritti delle persone. Come sottolinea il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, “l’IA è uno strumento di supporto e non un poliziotto automatizzato. Le decisioni restano umane”.

Biometria e prevenzione in tempo reale

L’articolo 8 del Dlgs disciplina l’uso della biometria per la prevenzione in situazioni eccezionali. L’identificazione remota in tempo reale è consentita solo quando esistono minacce concrete, come terrorismo, sequestri, tratta di esseri umani o sfruttamento sessuale, o per la ricerca di persone scomparse. Ogni attivazione richiede l’autorizzazione del procuratore, su richiesta del questore o dei comandanti provinciali, e ha una durata massima di quindici giorni, prorogabili se necessario.

Riconoscimento facciale dopo un reato

L’articolo 10 regola il riconoscimento facciale a posteriori, impiegato in stadi, grandi eventi e manifestazioni pubbliche con necessità di sicurezza. I sistemi di videosorveglianza integrati con AI possono analizzare i dati biometrici degli accessi conservati per un massimo di sette giorni. L’identificazione può avvenire solo dopo un reato, anche tentato, e serve a individuare persone già indiziate sulla base di immagini video-fotografiche e elementi verificabili. La responsabilità è affidata all’ufficiale di pubblica sicurezza designato dal questore, mentre il trattamento dei dati è gestito dal Viminale – Dipartimento della pubblica sicurezza. Gli impianti, inclusa manutenzione e installazione, restano a carico dei privati organizzatori degli eventi.

Garanzie e controlli differenziati

Le regole cambiano a seconda dello scenario:

  • Prevenzione in tempo reale: autorizzazione del procuratore, uso limitato a situazioni eccezionali.
  • Procedimenti penali: necessaria l’autorizzazione del gip.
  • Riconoscimento a posteriori: responsabilità dell’ufficiale designato dal questore, finalità circoscritte a soggetti già indiziati.

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Redazione

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